domenica, novembre 01, 2009

Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Art. 3 Disposizioni per il superamento del precariato1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo. 2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale. 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali. 4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. 5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative. 6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), articolo 24. 7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo. 8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo. 9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013). 10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). 11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale. 12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta.

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